(Allegato - art. 133)
                              Art. 133. 
          (Obblighi del conducente in caso di investimento) 
 
  Il conducente in caso di investimento di persone  ha  l'obbligo  di
fermarsi  e  di  prestare  l'assistenza   occorrente   alla   persona
investita. 
  Il conducente che in caso di investimento di persona non  ottempera
all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi. 
  Il conducente che  in  caso  di  investimento  omette  di  prestare
l'assistenza occorrente alla  persona  investita  e'  punito  con  la
reclusione  da  quattro  a  sei  mesi  e  con  la   multa   da   lire
venticinquemila a lire centomila.  Se  da  tale  condotta  deriva  un
aggravamento delle lesioni la pena e' aumentata; se deriva  la  morte
la pena e' raddoppiata. Qualora l'investimento  derivi  da  colpa  si
applicano le norme sul concorso di reati. 
  Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti  assistenza  alla
persona investita rimanendo a disposizione degli  agenti  di  polizia
giudiziaria  presenti,  non  e'   soggetto   all'arresto   preventivo
stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene  da  infliggere
possono essere ridotte di un terzo. 
  Il conducente che fugge  dopo  un  investimento  e'  in  ogni  caso
passibile di arresto.