Art. 134. (Pedoni) I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi tranne che sugli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma. E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e alla occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. E' vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.