(Allegato - art. 134)
                              Art. 134. 
                              (Pedoni) 
 
  I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle  banchine  e  sui
viali  rialzati;  qualora  questi  manchino  o  siano  manifestamente
insufficienti,  possono  circolare   sul   margine   sinistro   della
carreggiata,  ed  anche  sul  margine  destro  quando  si  tratti  di
carreggiata  a  senso  unico  di  circolazione  o  di  strada  a  due
carreggiate separate. 
  I pedoni per attraversare la  carreggiata  debbono  servirsi  degli
attraversamenti pedonali,  dei  sottopassaggi  o  dei  soprapassaggi.
Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento
metri, i pedoni possono attraversare la  carreggiata  solo  in  senso
perpendicolare. 
  E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi tranne  che  sugli  attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se  sono  a  distanza  superiore  a
quella indicata nel precedente comma. 
  E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in  gruppi
sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso
movimento. 
  Quando il traffico non e'  regolato  da  agenti  o  da  semafori  i
conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e alla  occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. 
  I  pedoni  che  attraversano  la  carreggiata  al  di  fuori  degli
attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. 
  I conducenti debbono fermarsi quando un  cieco  munito  di  bastone
bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. 
  I veicoli sprovvisti di  motore  per  uso  di  bambini  o  invalidi
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. 
  E'  vietato  effettuare  sulle  strade  giuochi   o   esercitazioni
sportive. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.