(Testo Unico circolazione stradale-art. 108)
                              Art. 108.
(Incrocio su strade di montagna  con  autoveicoli  adibiti  a servizi
                         pubblici di linea)

  Nei  tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il
conducente  che  sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio
pubblico  di  linea deve fermarsi e non puo' proseguire se non quando
detto veicolo sia passato.
  I  segnali  sono  collocati  a  cura  di  coloro  che esercitano le
autolinee,  previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada
d'intesa con l'Ispettorato della motorizzazione civile.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  primo  e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.