(Testo Unico circolazione stradale-art. 119)
                              Art. 119.
     (Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati)

  La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da
non  diminuire  la  visibilita'  al  conducente, da non impedirgli la
liberta'  di  movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico
stesso.
  Il   carico   non   deve  sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo
stesso.
  Quando  il  carico,  sempre  negli eccezionali casi richiesti dalle
dimensioni  della  merce  trasportata, sporga oltre la sagoma propria
del  veicolo  sempre  nei  limiti del comma precedente debbono essere
adottate  tutte  le  cautele  idonee ad evitare danno o pericolo agli
altri  utenti  della  strada.  In  ogni caso la sporgenza deve essere
segnalata  mediante un pannello delle dimensioni di centimetri 50 per
50  a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il
pannello  deve essere apposto all'estremita' posteriore del carico in
modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo.
  Quando  il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilita', la
superficie  del  pannello,  qualora  non  sia costituita di materiale
riflettente,  deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a
luce riflessa rossa.
  Gli  accessori  mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno.
  Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo.
  E'  vietato trasportare cose che striscino sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.