(Testo Unico circolazione stradale-art. 129)
                              Art. 129.
            (Circolazione dei veicoli a trazione animale)

  Ogni   veicolo  a  trazione  animale  deve  essere  guidato  da  un
conducente  che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
  Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato
da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se
a quattro ruote.
  Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da
piu'  di  tre  animali  se  a due ruote o da piu' di sei animali se a
quattro ruote.
  I  veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare
trasporti  eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare
forti  pendenze,  possono  essere  trainati  da  un numero di animali
superiore a quello indicato nel precedente comma.
  I  veicoli  trainati  da  piu' di quattro animali debbono avere due
conducenti.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.