(Testo Unico circolazione stradale-art. 130)
                              Art. 130.
                    (Circolazione degli animali)

  Per  ogni  due  animali  da  tiro,  da  soma  e da sella occorre un
conducente,  il  quale  deve  avere  costantemente  il  controllo dei
medesimi  e  condurli  in modo da evitare intralcio o pericolo per la
circolazione.
  Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.
  Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione
animale.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.