Art. 59. (Art. 13 del Testo Unico) SOSTA VIETATA Il segnale SOSTA VIETATA (fig. 48) deve essere usato per indicare le aree dove e' proibito lasciare in sosta un veicolo. Detto segnale deve essere a fondo bleu bordato in rosso e barra diagonale rossa. Lungo le strade extraurbane questo segnale, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta e' permanente, ed ha valore, quindi anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane questo segnale, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 22. Il segnale puo' essere integrato da un pannello aggiuntivo posto al disotto del disco con l'indicazione delle condizioni cui la sosta e subordinata, ovvero le eventuali eccezioni relative a determinate categorie di veicoli. Le iscrizioni poste sul pannello aggiuntivo devono essere del tipo: DALLE ORE... ALLE ORE... PERMANENTE, ovvero: SOSTA CONSENTITA A... Quest'ultima iscrizione puo' prevedere eccezioni al divieto di sosta solo per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle forze armate, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente pero' alle aree antistanti le rispettive sedi e per la estensione strettamente indispensabile. Analoga eccezione al divieto di sosta puo' prevedersi al capolinea degli autoservizi pubblici. La iscrizione DIVIETO DI FERMATA riprodotta sul pannello aggiuntivo indica il divieto anche del semplice arresto momentaneo del veicolo.