Art. 102. Qualora in un ufficio giudiziario si verifichi una riduzione del numero dei posti assegnati in organico, sono trasferiti in altra sede gli ufficiali giudiziari che abbiano minore anzianita' di servizio. Questi, peraltro, per esigenze di servizio, possono essere mantenuti nella precedente sede in soprannumero per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data del decreto Ministeriale che riduce il numero dei posti assegnati all'ufficio giudiziario.