(Allegato- art. 102)
                              Art. 102. 
 
  Qualora in un ufficio giudiziario si verifichi  una  riduzione  del
numero dei posti assegnati in organico, sono trasferiti in altra sede
gli ufficiali giudiziari che abbiano minore anzianita'  di  servizio.
Questi, peraltro, per esigenze di servizio, possono essere  mantenuti
nella precedente sede in soprannumero per un  periodo  di  tempo  non
superiore ad un anno dalla data del decreto Ministeriale  che  riduce
il numero dei posti assegnati all'ufficio giudiziario.