(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 75)
                              Art. 75. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 41) 

 
  Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni  il  Consiglio
comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro  oggetto,  ancorche'
non sia stato prodotto alcun reclamo, deve  esaminare  la  condizione
degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e  dichiarare  la
ineleggibilita' di  essi  quando  sussista  alcuna  delle  cause  ivi
previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di  cui
alle Sezioni II e III del presente Capo. 
  Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede
la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.