(Allegato A-art. 210)
 
                              Art. 210. 
 
  Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali  sono  gratuite.
Danno diritto pero' a rimborso delle spese forzose sostenute  per  la
esecuzione di speciali incarichi. 
 
  E' fatta facolta' ai consigli provinciali di  decretare  in  favore
dei membri  della  deputazione  non  residenti  nel  capoluogo  della
provincia delle medaglie di presenza  corrispondenti  alle  spese  di
viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle
sedute. 
 
  Potra' pure essere stanziato in bilancio a favore  del  sindaco  un
annuo compenso per indennita' di spese.