Art. 210. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto pero' a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi. E' fatta facolta' ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute. Potra' pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennita' di spese.