Art. 126. In esecuzione dell'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867, con Decreto Reale, a proposta dei Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentita la Commissione centrale di sindacato, verra' ordinato che dall'Amministrazione del debito pubblico sia annullato il 30 per cento della rendita gia' intestata all'Amministrazione del fondo per il culto in conseguenza delle precedenti Leggi di soppressione.