(Regolamento-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
  In esecuzione dell'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867,  con
Decreto Reale, a proposta dei Ministri delle Finanze, e di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, sentita la Commissione centrale di  sindacato,
verra' ordinato che  dall'Amministrazione  del  debito  pubblico  sia
annullato  il   30   per   cento   della   rendita   gia'   intestata
all'Amministrazione del fondo  per  il  culto  in  conseguenza  delle
precedenti Leggi di soppressione.