(Regolamento-art. 127)
 
                              Art. 127. 
 
  Sara' colle stesse  forme  provveduto  perche'  venga  inscritto  a
favore del fondo per il culto il 30 per cento di meno  della  rendita
di cui, conseguentemente alle ulteriori prese di possesso, si  dovra'
fare la inscrizione in virtu' delle dette Leggi di soppressione e  di
quella del 15 agosto 1867.