(Regolamento-art. 128)
 
                              Art. 128. 
 
  Sul  70  per  cento  che,  a  termini   dell'articolo   precedente,
rimarrebbe da assegnare al fondo del culto, si  inscrivera'  in  meno
tanta rendita quanta corrisponda al  30  per  cento  del  valore  dei
canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni,  applicate
dal Demanio al fondo del  culto,  sui  quali  cespiti  non  si  fara'
prelevazione diretta.