Art. 128. Sul 70 per cento che, a termini dell'articolo precedente, rimarrebbe da assegnare al fondo del culto, si inscrivera' in meno tanta rendita quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si fara' prelevazione diretta.