(Regolamento-art. 129)
 
                              Art. 129. 
 
  Rispetto al patrimonio  degli  enti  ecclesiastici  non  soppressi,
sottoposti a tassa, sara' ritenuto, inscrivendolo in meno, il 30  per
cento sulla rendita dovuta a ciascun ente in  sostituzione  dei  beni
stabili passati al Demanio. 
 
  Sul residuo 70 per cento da assegnarsi sara' inscritto in  meno  il
30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime  ed  altre
prestazioni appartenenti all'ente stesso, previo accertamento in base
alle denuncie di cui agli articoli 17 e 18, ed alle ulteriori notizie
che l'Amministrazione credera' necessario di procacciarsi.