Art. 129. Rispetto al patrimonio degli enti ecclesiastici non soppressi, sottoposti a tassa, sara' ritenuto, inscrivendolo in meno, il 30 per cento sulla rendita dovuta a ciascun ente in sostituzione dei beni stabili passati al Demanio. Sul residuo 70 per cento da assegnarsi sara' inscritto in meno il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni appartenenti all'ente stesso, previo accertamento in base alle denuncie di cui agli articoli 17 e 18, ed alle ulteriori notizie che l'Amministrazione credera' necessario di procacciarsi.