Art. 130. Se il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, superasse quello del 70 per cento della rendita da inscriversi pei beni stabili passati al Demanio, la differenza sara' riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni.