(Regolamento-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
  Occorrendo di  procedere  a  prelevazione  diretta,  la  Direzione,
determinato l'ammontare della rendita da prelevarsi, lo  notifichera'
all'investito o rappresentante dell'ente morale; e  procedera'  indi,
d'accordo col medesimo, alla  designazione  di  quelli  fra  i  detti
canoni, censi,  livelli,  decime  ed  altre  annue  prestazioni,  che
saranno da cedersi al Demanio per effetto della prelevazione. 
 
  Nel procedere alla designazione dianzi accennata,  sara'  cura  del
Direttore  di  accertarsi  della  legittimita'  dei   titoli,   della
esigibilita',  sicurezza  ed  esenzione  da  vincoli  de'cespiti  che
verrebbero assegnati al Demanio.