Art. 131. Occorrendo di procedere a prelevazione diretta, la Direzione, determinato l'ammontare della rendita da prelevarsi, lo notifichera' all'investito o rappresentante dell'ente morale; e procedera' indi, d'accordo col medesimo, alla designazione di quelli fra i detti canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, che saranno da cedersi al Demanio per effetto della prelevazione. Nel procedere alla designazione dianzi accennata, sara' cura del Direttore di accertarsi della legittimita' dei titoli, della esigibilita', sicurezza ed esenzione da vincoli de'cespiti che verrebbero assegnati al Demanio.