(Regolamento-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  I gestori  delle  soppresse  corporazioni  religiose  di  Lombardia
dovranno,  a  termini  dell'articolo  4,  denunziare  dentro   giorni
quindici al Ricevitore del Demanio i beni  di  ogni  natura  da  esse
posseduti; facendo tale  denunzia  in  doppio  originale  nei  moduli
indicati all'articolo 2, di cui saranno loro consegnati due esemplari
dal messo comunale.