Art. 134. I gestori delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia dovranno, a termini dell'articolo 4, denunziare dentro giorni quindici al Ricevitore del Demanio i beni di ogni natura da esse posseduti; facendo tale denunzia in doppio originale nei moduli indicati all'articolo 2, di cui saranno loro consegnati due esemplari dal messo comunale.