Art. 135. Il Ricevitore, verificata la esattezza delle denunzie, proporra' la liquidazione della tassa del 30 per cento da riscuotersi sui detti beni; e con decreto della Direzione verra' determinata la quota dovuta per la tassa medesima. Il decreto della Direzione sara' fatto notificare, a cura del Ricevitore, al gestore della corporazione religiosa, dal quale potra' interporsi ricorso al Ministero delle Finanze dentro il termine di giorni quindici, per mezzo del Ricevitore, che dovra' farlo pervenire prontamente al Ministero suddetto per mezzo della competente Direzione. Nella mancanza di ricorso nell'indicato termine, la Direzione disporra' che la tassa venga riscossa in quattro rate annuali nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.