(Regolamento-art. 135)
 
                              Art. 135. 
 
  Il Ricevitore, verificata la esattezza delle denunzie, proporra' la
liquidazione della tassa del 30 per cento da  riscuotersi  sui  detti
beni; e con decreto  della  Direzione  verra'  determinata  la  quota
dovuta per la tassa medesima. 
 
  Il decreto della Direzione  sara'  fatto  notificare,  a  cura  del
Ricevitore, al gestore della corporazione religiosa, dal quale potra'
interporsi ricorso al Ministero delle Finanze dentro  il  termine  di
giorni quindici, per mezzo del Ricevitore, che dovra' farlo pervenire
prontamente  al  Ministero  suddetto  per  mezzo   della   competente
Direzione. 
 
  Nella mancanza  di  ricorso  nell'indicato  termine,  la  Direzione
disporra' che la tassa venga riscossa in  quattro  rate  annuali  nei
modi e col procedimento  relativo  alla  riscossione  del  contributo
fondiario.