Art. 100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella, lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti - individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.