(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 100)
                              Art. 100. 
 
 
  I cittadini di lingua tedesca  della  provincia  di  Bolzano  hanno
facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari
e con gli organi e  uffici  della  pubblica  amministrazione  situati
nella  provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche'  con   i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia
stessa. 
  Nelle  adunanze  degli  organi  collegiali  della  regione,   della
provincia di Bolzano e degli  enti  locali  in  tale  provincia  puo'
essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. 
  Gli uffici, gli organi e i concessionari  di  cui  al  primo  comma
usano nella  corrispondenza  e  nei  rapporti  orali  la  lingua  del
richiedente e rispondono nella, lingua in cui  gli  atti  sono  stati
avviati da altro organo o ufficio;  ove  sia  avviata  d'ufficio,  la
corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino  cui  e'
destinata. 
  Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di
attuazione dei casi di uso congiunto  delle  due  lingue  negli  atti
destinati alla generalita' dei cittadini, negli  atti  -  individuali
destinati ad uso pubblico e negli  atti  destinati  a  pluralita'  di
uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una  o
dell'altra delle due lingue. Rimane salvo  l'uso  della  sola  lingua
italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.