(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 101)
                              Art. 101. 

 
  Nella provincia di  Bolzano  le  amministrazioni  pubbliche  devono
usare, nei  riguardi  dei  cittadini  di  lingua  tedesca,  anche  la
toponomastica tedesca, se la legge  provinciale  ne  abbia  accertata
l'esistenza ed approvata la dizione.