(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 101)
Art. 101.
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono
usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la
toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata
l'esistenza ed approvata la dizione.