(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 102)
                              Art. 102. 

 
  Le popolazioni  ladine  hanno  diritto  alla  valorizzazione  delle
proprie iniziative ed attivita' culturali, di  stampa  e  ricreative,
nonche' al rispetto della  toponomastica  e  delle  tradizioni  delle
popolazioni stesse. 
  Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il
ladino e' garantito  l'insegnamento  della  lingua  e  della  cultura
ladina.