Art. 131. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente (1). L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate colla legge del bilancio, o con leggi successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso. Percio' la contabilita' dell'esercizio finanziario comprende: a) il conto del bilancio; b) il conto generale del patrimonio dello Stato (2). --------------- (1) Art. 23 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016. (2) Art. 24 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.