(Regolamento-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
  L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col  30  giugno
dell'anno seguente (1). 
 
  L'esercizio dell'anno finanziario  abbraccia  tutte  le  operazioni
relative alle entrate ed  alle  spese  autorizzate  colla  legge  del
bilancio, o con leggi  successive,  e  tutte  le  variazioni  che  si
verificano nel patrimonio dello Stato in  conseguenza  dell'esercizio
del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso. 
 
  Percio' la contabilita' dell'esercizio finanziario comprende: 
 
    a) il conto del bilancio; 
 
    b) il conto generale del patrimonio dello Stato (2). 
 
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          (1) Art. 23 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016. 
 
          (2) Art. 24 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.