(Regolamento-art. 133)
 
                              Art. 133. 
 
  Sono materia del conto  generale  del  patrimonio  dello  Stato  il
valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello
dei mobili, derrate, materiali e altri  valori  di  proprieta'  dello
Stato risultanti dagl'inventari; i crediti e debiti del  medesimo,  e
le  variazioni  di  essi,  sia  che  provengano  dalla  gestione  del
bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa (2). 
 
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  (2) Art. 26 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.