Art. 133. Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato il valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprieta' dello Stato risultanti dagl'inventari; i crediti e debiti del medesimo, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa (2). --------------- (2) Art. 26 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.