Art. 134. Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non puo' essere protratto. Le operazioni tutte, sia per accertare entrate, impegnare o ordinare spese, come per effettuare riscossioni o eseguire pagamenti in conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno. In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo si chiudono colle operazioni eseguite in quel giorno, quantunque le registrazioni si eseguiscano nei giorni successivi. Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i conti dei quali pervengono alle Amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, debbono essere computate nell'esercizio scaduto.