(Regolamento-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non  puo'  essere
protratto. 
 
  Le  operazioni  tutte,  sia  per  accertare  entrate,  impegnare  o
ordinare spese, come per effettuare riscossioni o eseguire  pagamenti
in conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno. 
 
  In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo si chiudono colle
operazioni eseguite in quel giorno, quantunque  le  registrazioni  si
eseguiscano nei giorni successivi. 
 
  Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i  conti  dei
quali pervengono alle Amministrazioni centrali nei primi  giorni  del
mese di luglio, debbono essere computate nell'esercizio scaduto.