Art. 41. Collegio dei revisori dei conti 1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' effettuata da un Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio d'amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Societa' specializzata. 2. Il Collegio, composto da tre membri effettivi, e' nominato dal rettore con suo decreto, sentito il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del Collegio che svolgera' le funzioni di presidente. Il Collegio e' scelto tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed e' rinnovabile. 3. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Universita'. 4. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Universita'.