Art. 45. 1. Anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il periodo indicato dalla legge, decorrente dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea il 23 dicembre 2013, alle quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'art. 3, comma 4, sono riconosciuti i relativi dividendi, ferma restando l'esclusione del diritto di voto.