(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
    1. Anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione  delle
quote fra i partecipanti ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  per  il
periodo indicato dalla legge,  decorrente  dall'aumento  di  capitale
deliberato  dall'Assemblea  il  23  dicembre  2013,  alle  quote   di
partecipazione eccedenti la soglia indicata all'art. 3, comma 4, sono
riconosciuti i relativi dividendi, ferma  restando  l'esclusione  del
diritto di voto.