Art. 32. Il Direttore Generale e' a capo degli uffici dell'Aero Club d'Italia ed e' scelto dal Presidente dell'Ente medesimo sentito il Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed in osservanza a quanto stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale. Il Direttore Generale cura, altresi', la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma. Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati. Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai relativi C.C.N.L. Il Direttore Generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali quali definiti dall'Ente; b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dell'Aero Club d'Italia; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; d) svolge attivita' di organizzazione e gestione del personale, nonche' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attivita' svolte.