(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 32)
                              Art. 32. 
 
    Il Direttore Generale e'  a  capo  degli  uffici  dell'Aero  Club
d'Italia ed e' scelto dal Presidente dell'Ente  medesimo  sentito  il
Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla legge  20  marzo
1975, n. 70 e successive modificazioni  ed  in  osservanza  a  quanto
stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001. 
    Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e  del
Consiglio Federale. 
    Il Direttore Generale cura, altresi', la  redazione  dei  verbali
delle deliberazioni dell'Assemblea e  del  Consiglio  Federale  e  li
controfirma. 
    Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le  Commissioni
e dei Comitati. 
    Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del  Direttore
Generale sono stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo  1975,  n.
70, al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  dai  relativi
C.C.N.L. 
    Il Direttore Generale, inoltre: 
    a) cura l'attuazione dei piani, programmi  e  direttive  generali
quali definiti dall'Ente; 
    b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi  all'organizzazione
dell'Aero Club d'Italia; 
    c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; 
    d) svolge attivita' di organizzazione e gestione  del  personale,
nonche' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
    Il Direttore  Generale  riferisce  al  Consiglio  Federale  sulle
attivita' svolte.