(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
 
              Rapporti tra Ateneo e servizio sanitario 
 
    1.  L'Ateneo,  nel  rispetto  dei  fini  istituzionali  di   alta
formazione e ricerca, concorre alla tutela e  alla  promozione  della
salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti  di
collaborazione con il servizio sanitario nazionale (SSN),  i  servizi
sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel
campo della salute. 
    2. I rapporti di collaborazione di cui  al  precedente  comma  si
realizzano mediante l'azienda ospedaliera universitaria,  di  seguito
A.O.U., di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517.  In
particolare,  la  collaborazione  tra  Ateneo  e  servizio  sanitario
regionale (SSR) si attua tramite la scuola di area  medica  ed  altre
strutture didattiche o dipartimenti mediante accordi  che  assicurano
la piu' ampia e completa  formazione  degli  studenti  nei  corsi  di
studio  e   che   garantiscono   l'inscindibilita'   delle   funzioni
assistenziali da quelle di  didattica  e  di  ricerca  del  personale
universitario che opera nell'area della sanita', nel  rispetto  dello
stato giuridico e dei diritti del personale medesimo e del  personale
tecnico-amministrativo   che   collabora,   presso    le    strutture
dell'A.O.U., al conseguimento  degli  obiettivi  assistenziali  e  di
ricerca. 
    3. La scuola e i suoi organi, operano secondo le disposizioni del
presente statuto. La scuola coordina  i  corsi  di  studio  dell'area
sanitaria con la missione dell'Ateneo e delle  aziende  sanitarie  ad
essa correlate e partecipa alle attivita' assistenziali. 
    4. Il presidente della  scuola  e'  eletto  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'art. 24 del presente statuto. 
    5. L'organo deliberante della  scuola,  denominato  consiglio  di
scuola e' composto da: 
      a) il presidente 
      b) i direttori dei dipartimenti costituenti la struttura; 
      c)  una  rappresentanza  elettiva  degli  studenti  dei   corsi
afferenti ai dipartimenti coinvolti,  nel  numero  corrispondente  al
minimo previsto dalla legislazione vigente; 
      d) i presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
medicina  e  chirurgia;  il  presidente  del  corso  di   laurea   in
odontoiatria  e  protesi  dentarie;  cinque  rappresentanti   tra   i
presidenti degli altri corsi di laurea e laurea magistrale  afferenti
alla  scuola,  scelti  con  modalita'  determinate  dal   regolamento
elettorale; 
      e)  un  coordinatore  dei  dottorati  attivi  nei  dipartimenti
costituenti,  scelto   con   modalita'   definite   dal   regolamento
elettorale; 
      f)  tre  rappresentanti   dei   direttori   delle   scuole   di
specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e
uno  dell'area  dei  servizi,  scelti  con  modalita'  definite   dal
regolamento elettorale; 
      g)  cinque  rappresentanti  di   direttori   universitari   dei
dipartimenti assistenziali ad attivita' integrata  (DAI)  dell'A.O.U.
di  riferimento,  scelti  con  modalita'  definite  dal   regolamento
elettorale; 
      h) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle  giunte  dei
dipartimenti  della  scuola  scelti  con  modalita'  determinate  dal
regolamento elettorale, di cui un professore  di  prima  fascia,  due
professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo  indeterminato
e/o a tempo determinato di cui all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    6. Il direttore generale  dell'A.O.U.  o  un  suo  delegato  puo'
partecipare, su invito del presidente e per specifiche tematiche,  ai
lavori del consiglio di scuola, senza diritto di voto. 
    7.  Nell'ambito  dei  rapporti  istituzionali  con  il   servizio
sanitario, il consiglio della  scuola  delibera,  previo  parere  dei
dipartimenti  afferenti  e  sentite  le   organizzazioni   sindacali,
sull'organizzazione e sulla coerenza delle attivita' assistenziali  a
supporto dell'attivita' didattica. Oltre alle funzioni  previste  dal
presente statuto, esprime  parere  al  rettore,  per  quanto  di  sua
competenza, in ordine  all'organizzazione  e  all'attribuzione  delle
responsabilita' nell'attivita' assistenziale. 
    8. Il consiglio della scuola esprime parere  sulle  deliberazioni
degli  organi  di  Ateneo  attinenti  a   rapporti   contrattuali   e
convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario. Il presidente della
scuola e' membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui  all'art.
4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e  in  tale  veste
cura i rapporti con l'A.O.U., secondo quanto previsto dalla normativa
e da accordi specifici. Al presidente  della  scuola  possono  essere
conferite deleghe da parte del rettore in ordine a funzioni in ambito
sanitario. 
    9. I rapporti tra Ateneo e A.O.U., e quelli tra scuola e  A.O.U.,
possono essere ulteriormente disciplinati da appositi atti.