Art. 31. Rapporti tra Ateneo e servizio sanitario 1. L'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali di alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti di collaborazione con il servizio sanitario nazionale (SSN), i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute. 2. I rapporti di collaborazione di cui al precedente comma si realizzano mediante l'azienda ospedaliera universitaria, di seguito A.O.U., di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. In particolare, la collaborazione tra Ateneo e servizio sanitario regionale (SSR) si attua tramite la scuola di area medica ed altre strutture didattiche o dipartimenti mediante accordi che assicurano la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio e che garantiscono l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanita', nel rispetto dello stato giuridico e dei diritti del personale medesimo e del personale tecnico-amministrativo che collabora, presso le strutture dell'A.O.U., al conseguimento degli obiettivi assistenziali e di ricerca. 3. La scuola e i suoi organi, operano secondo le disposizioni del presente statuto. La scuola coordina i corsi di studio dell'area sanitaria con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie ad essa correlate e partecipa alle attivita' assistenziali. 4. Il presidente della scuola e' eletto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 24 del presente statuto. 5. L'organo deliberante della scuola, denominato consiglio di scuola e' composto da: a) il presidente b) i direttori dei dipartimenti costituenti la struttura; c) una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi afferenti ai dipartimenti coinvolti, nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente; d) i presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; il presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie; cinque rappresentanti tra i presidenti degli altri corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola, scelti con modalita' determinate dal regolamento elettorale; e) un coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti, scelto con modalita' definite dal regolamento elettorale; f) tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi, scelti con modalita' definite dal regolamento elettorale; g) cinque rappresentanti di direttori universitari dei dipartimenti assistenziali ad attivita' integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento, scelti con modalita' definite dal regolamento elettorale; h) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei dipartimenti della scuola scelti con modalita' determinate dal regolamento elettorale, di cui un professore di prima fascia, due professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 6. Il direttore generale dell'A.O.U. o un suo delegato puo' partecipare, su invito del presidente e per specifiche tematiche, ai lavori del consiglio di scuola, senza diritto di voto. 7. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il servizio sanitario, il consiglio della scuola delibera, previo parere dei dipartimenti afferenti e sentite le organizzazioni sindacali, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attivita' assistenziali a supporto dell'attivita' didattica. Oltre alle funzioni previste dal presente statuto, esprime parere al rettore, per quanto di sua competenza, in ordine all'organizzazione e all'attribuzione delle responsabilita' nell'attivita' assistenziale. 8. Il consiglio della scuola esprime parere sulle deliberazioni degli organi di Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario. Il presidente della scuola e' membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e in tale veste cura i rapporti con l'A.O.U., secondo quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici. Al presidente della scuola possono essere conferite deleghe da parte del rettore in ordine a funzioni in ambito sanitario. 9. I rapporti tra Ateneo e A.O.U., e quelli tra scuola e A.O.U., possono essere ulteriormente disciplinati da appositi atti.