(Accordo-art. 83)
 
                             Articolo 83 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. Durante un periodo transitorio  di  sette  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente accordo, puo' ancora  essere  proposta
dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o  ad  altre  autorita'
nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione  di  revoca
di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di
accertamento di nullita' di un certificato  protettivo  complementare
concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. 
 
  2. La scadenza del periodo  transitorio  non  pregiudica  un'azione
pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine  di
detto periodo. 
 
  3. A  meno  che  un'azione  sia  gia'  stata  proposta  dinanzi  al
tribunale, il titolare  o  il  richiedente  di  un  brevetto  europeo
concesso  o  richiesto  anteriormente  alla  scadenza   del   periodo
transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo
5, nonche' il titolare di  un  certificato  protettivo  complementare
concesso per un prodotto protetto da un  brevetto  europeo  hanno  la
possibilita' di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A
tal fine, essi notificano tale decisione  alla  cancelleria  al  piu'
tardi un  mese  prima  dello  scadere  del  periodo  transitorio.  La
rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 
 
  4. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi a un organo
giurisdizionale nazionale, i titolari o  i  richiedenti  di  brevetti
europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi
per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si  sono  avvalsi
della possibilita' di rinuncia  conformemente  al  paragrafo  3  sono
autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal  caso,  essi  ne
informano la cancelleria.  Il  ritiro  della  decisione  di  rinuncia
prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 
 
  5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo,  il
comitato  amministrativo  svolge  un'ampia  consultazione   con   gli
utilizzatori del sistema dei brevetti  ed  effettua  uno  studio  sul
numero di brevetti europei e di certificati protettivi  complementari
concessi per prodotti protetti da brevetti europei  in  relazione  ai
quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni  di  revoca
ovvero  azioni  di  accertamento  di  nullita'  dinanzi  agli  organi
giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonche' su  motivi
e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere  del
tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di prolungare  il
periodo transitorio fino a sette anni.