Art. 46. (Disposizioni preliminari) 1. Ai fini del presente Capo, gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016.