(Allegato-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
(Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu'  favorevoli  per
                             il cliente) 
 
  1. Gli intermediari adottano misure  sufficienti  e,  a  tal  fine,
mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorche' eseguono
ordini, il miglior risultato possibile per  i  loro  clienti,  avendo
riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidita' e alla  probabilita'  di
esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine
o a qualsiasi altra  considerazione  pertinente  ai  fini  della  sua
esecuzione. 
 
  2. Ai fini del presente articolo,  gli  intermediari  adottano  una
strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a: 
 
  a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi
di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il  miglior
risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente; 
 
  b)  orientare  la  scelta  della  sede  di  esecuzione  fra  quelle
individuate ai sensi della  lettera  a),  tenuto  conto  anche  delle
commissioni  proprie  e  dei  costi  dell'impresa  per   l'esecuzione
dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. 
 
  3. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un  cliente
al dettaglio: 
 
  a) la selezione di cui al comma  2,  lettera  a),  e'  condotta  in
ragione  del  corrispettivo  totale,  costituito  dal  prezzo   dello
strumento finanziario e dai costi relativi  all'esecuzione.  I  costi
includono  tutte  le  spese  sostenute  dal  cliente  e  direttamente
collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese  le  competenze  della
sede di esecuzione, le competenze per  la  compensazione  nonche'  il
regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in  relazione
all'esecuzione dell'ordine. Fattori diversi dal corrispettivo  totale
possono ricevere precedenza rispetto  alla  considerazione  immediata
del prezzo  e  del  costo,  soltanto  a  condizione  che  essi  siano
strumentali a fornire il miglior risultato possibile  in  termini  di
corrispettivo totale per il cliente al dettaglio; 
 
  b) la scelta di cui al comma 2, lettera b), e' condotta sulla  base
del corrispettivo totale. 
 
  4.  In  ogni  caso,  qualora  il  cliente   impartisca   istruzioni
specifiche,    l'intermediario    esegue    l'ordine     attenendosi,
limitatamente agli elementi oggetto  delle  indicazioni  ricevute,  a
tali istruzioni. 
 
  5.  Gli  intermediari  non  percepiscono  remunerazioni,  sconti  o
benefici non monetari per il fatto di indirizzare  gli  ordini  verso
una particolare sede di negoziazione o di esecuzione,  in  violazione
degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi. 
 
  6. Gli intermediari  comunicano  al  cliente  la  sede  in  cui  e'
avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo. 
 
  7. Gli  intermediari  effettuano  una  sintesi  e  pubblicano,  con
frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti  finanziari,  le
prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni  in  cui
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente,  unitamente  a
informazioni sulla qualita' di esecuzione ottenuta.