(Allegato-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
      (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini) 
 
  1. Gli intermediari: 
 
  a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti  circa  la
strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi  dell'articolo
47,  comma  2.   Tali   informazioni   spiegano   in   modo   chiaro,
sufficientemente  circostanziato  e  agevolmente  comprensibile  come
verranno eseguiti gli ordini dei clienti; 
 
  b) specificano ai clienti se la strategia prevede  che  gli  ordini
possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione. 
 
  2. Gli intermediari: 
 
  a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di
esecuzione degli ordini; 
 
  b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di
procedere all'esecuzione degli ordini al di  fuori  di  una  sede  di
negoziazione. Tale consenso puo' essere espresso in via generale o in
relazione alle singole operazioni. 
 
  3. Gli intermediari  devono  essere  in  grado  di  dimostrare,  su
richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformita'
alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato  agli
obblighi del presente Capo.