Art. 48. (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini) 1. Gli intermediari: a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come verranno eseguiti gli ordini dei clienti; b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione. 2. Gli intermediari: a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini; b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso puo' essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. 3. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformita' alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo.