(Allegato-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
(Verifica  e  aggiornamento  delle  misure  e  della   strategia   di
                             esecuzione) 
 
  1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle  loro  misure  di
esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in  modo
da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. 
 
  2. Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse  nella
strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior  risultato
possibile per il cliente o  se  essi  debbano  modificare  le  misure
adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai  sensi
degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e  47,  comma  7,
del presente regolamento. 
 
  3.  Gli  intermediari  comunicano  ai  clienti  qualsiasi  modifica
rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e  alla
strategia di esecuzione adottata.