Art. 49. (Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione) 1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. 2. Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se essi debbano modificare le misure adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e 47, comma 7, del presente regolamento. 3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata.