Art. 60. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 3 del CCNL Universita' 12 marzo 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabelle A2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabelle B2. 3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2. 4. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2. Nella medesima tabella e' altresi' prevista, in corrispondenza di ciascuna categoria, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico dei fondi di cui agli artt. 63 e 65, rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria EP.