(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 65)
                              Art. 65. 
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la  categoria  EP:
                            costituzione 
 
    1.  A  decorrere  dall'anno  2018,  il  «Fondo  retribuzione   di
posizione e di risultato per la categoria EP», e'  costituito  da  un
unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017,
come certificate dal collegio dei revisori. 
    2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: 
      a) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che  non  saranno  piu'  corrisposte  al  personale  della
categoria EP cessato dal servizio, compresa la quota  di  tredicesima
mensilita'; l'importo  confluisce  stabilmente  nel  Fondo  dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera  in  ragione
d'anno; 
      b) di  eventuali  risorse  che  saranno  riassorbite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      c) delle risorse di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL 16 ottobre
2008,  ove  le  stesse   siano   stanziate   dalle   amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte ai maggiori oneri per i trattamenti  economici  a  carico  del
presente Fondo,  derivanti  da  stabili  incrementi  delle  dotazioni
organiche del personale di categoria EP; 
      d) delle risorse corrispondenti  ai  differenziali  retributivi
tra le posizioni economiche rivestite ed  il  valore  iniziale  della
categoria o della posizione di primo inquadramento  in  quest'ultima,
dei cessati dal servizio dell'anno precedente nella categoria EP; 
      e) di un importo pari allo 0,1%  del  monte  salari  anno  2015
relativo al personale della categoria EP, con decorrenza 31  dicembre
2018  e  a  valere  dall'annualita'  successiva,   con   destinazione
vincolata alle progressioni economiche di cui all'art. 66,  comma  1,
lettera b). 
    3. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche per attivita' in conto terzi; 
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98; 
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
tra cui a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  quelle  di  cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50; 
      d)  degli  importi  corrispondenti  ai  ratei  di  RIA  e   dei
differenziali retributivi di cui al comma 2 lettera d) del  personale
della  categoria  EP  cessato  dal  servizio  nel   corso   dell'anno
precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo  la
cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai  ratei  di  tredicesima
mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; 
      e) delle risorse di cui all'art.  75,  comma  8,  del  CCNL  16
ottobre 2008; 
      f) delle risorse di cui all'art.  87,  comma  2,  del  CCNL  16
ottobre 2008, qualora le stesse siano stanziate dall'amministrazione,
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per  far
fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per
l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti,
anche in attuazione di programmi comunitari. 
    4. Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del
Fondo di cui all'art. 63 le amministrazioni devono comunque applicare
tutte le disposizioni  di  legge  di  contenimento  che  ne  limitino
complessivamente la crescita, tenendo conto  di  quanto  previsto  al
comma 5. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in
via  sperimentale,  le  universita'  statali  individuate  ai   sensi
dell'art. 23, comma 4-bis del decreto legislativo n. 25 maggio  2017,
n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma
2 del medesimo  decreto  legislativo,  l'ammontare  della  componente
variabile del presente Fondo, costituita  dalle  risorse  di  cui  al
comma 3, in  misura  non  superiore  ad  una  percentuale  della  sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1  e  2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e  le  procedure
indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina puo'
essere applicata solo a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi
previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.