Art. 66. Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo 1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 65 sono destinate ai seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale della categoria EP, secondo la disciplina di cui all'art. 76 del CCNL 16 ottobre 2008; b) progressioni economiche del personale EP, secondo la disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 3; c) misure di welfare integrativo in favore del personale della categoria EP secondo la disciplina di cui all'art. 67; d) compensi riconosciuti al personale della categoria EP ai sensi della diposizioni di legge cui all'art. 65, comma 3, lettera c). 2. Il valore massimo della retribuzione di posizione per il personale della categoria EP di cui all'art. 76, comma 1, del CCNL 16 ottobre 2008 e' rideterminato in € 14.000,00. 3. Il personale di categoria EP delle Aziende Ospedaliere Universitarie che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo. 4. Si applicano altresi' le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.