(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 64 sul personale  gia'  destinatario  delle  misure  di  cui
all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  nonche'  del
maggiore impatto sui livelli retributivi piu' bassi delle  misure  di
contenimento della dinamica retributiva, e' riconosciuto al personale
individuato  nell'allegata  Tabella  D  un  elemento  perequativo  un
tantum, corrisposto su  base  mensile  nelle  misure  indicate  nella
medesima Tabella D, per dieci mensilita',  per  il  solo  periodo  1°
marzo 2018 - 31 dicembre 2018, in relazione al servizio  prestato  in
detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al
riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si  tiene  conto  delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali
non e' corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative  o  congedi
non retribuiti o altre cause  di  interruzione  e  sospensione  della
prestazione lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 65, comma 2, secondo periodo ed e' corrisposto  con
cadenza mensile, analogamente a  quanto  previsto  per  lo  stipendio
tabellare, per il periodo ed il  numero  di  mensilita'  indicati  al
comma 1. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.