(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
               Fondo risorse decentrate: costituzione 
 
    1. A decorrere dall'anno 2018, il «Fondo risorse decentrate»,  e'
costituito da un  unico  importo  consolidato  di  tutte  le  risorse
decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL  del  22
gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate  dal  collegio
dei  revisori,  ivi  comprese  quelle  dello  specifico  Fondo  delle
progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di
indennita' di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e  c),
del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo
confluiscono nell'unico importo consolidato al netto  di  quelle  che
gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla
retribuzione  di   posizione   e   di   risultato   delle   posizioni
organizzative. Nell'importo consolidato  di  cui  al  presente  comma
confluisce altresi' l'importo annuale delle risorse di  cui  all'art.
32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del  monte
salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,  nel
caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno  2017,
per gli incarichi di «alta professionalita'».  L'importo  consolidato
di  cui  al  presente  comma   resta   confermato   con   le   stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi. 
    2. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua,  pari  a  euro  83,20  per  le
unita' di personale destinatarie del presente CCNL in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2015, a decorrere  dal  31  dicembre  2018  e  a
valere dall'anno 2019; 
      b) di un importo pari alle  differenze  tra  gli  incrementi  a
regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni  economiche  di
ciascuna  categoria  e  gli  stessi  incrementi   riconosciuti   alle
posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al
personale in servizio alla data in cui  decorrono  gli  incrementi  e
confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; 
      c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' e degli  assegni  ad  personam  non  piu'  corrisposti  al
personale cessato dal servizio,  compresa  la  quota  di  tredicesima
mensilita'; l'importo  confluisce  stabilmente  nel  Fondo  dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera  in  ragione
d'anno; 
      d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      e) degli importi necessari a sostenere a regime gli  oneri  del
trattamento economico di personale trasferito, anche  nell'ambito  di
processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte
di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi  delle
amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacita' di  spesa
a carico del bilancio dell'ente, nonche' degli importi corrispondenti
agli adeguamenti dei Fondi previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge, a seguito di  trasferimento  di  personale,  come  ad  esempio
l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le  Unioni  di
comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui  all'art.
70-sexies; 
      f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri  che
deriveranno  dalla  riduzione  stabile  di  posti  di  organico   del
personale della qualifica dirigenziale, sino ad  un  importo  massimo
corrispondente  allo  0,2%  del  monte  salari  annuo  della   stessa
dirigenza; tale risorsa e' attivabile  solo  dalle  Regioni  che  non
abbiano gia' determinato tale  risorsa  prima  del  2018  o,  per  la
differenza, da  quelle  che  l'abbiano  determinata  per  un  importo
inferiore al tetto massimo consentito; 
      g) degli  importi  corrispondenti  a  stabili  riduzioni  delle
risorse  destinate  alla  corresponsione  dei  compensi  per   lavoro
straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; 
      h) delle risorse stanziate dagli enti ai  sensi  del  comma  5,
lettera a). 
    3. Il Fondo di  cui  al  presente  articolo  continua  ad  essere
alimentabile, con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.
15, comma 1, lettera d) del CCNL del 1° aprile 1999, come  modificato
dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001; 
      b)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98; 
      c)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle  medesime  disposizioni  di
legge; 
      d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA
di cui al  comma  2,  lettera  b),  calcolati  in  misura  pari  alle
mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre
ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese  superiori  a
quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno  successivo
alla cessazione dal servizio; 
      e) degli eventuali risparmi accertati  a  consuntivo  derivanti
dalla  applicazione  della  disciplina  dello  straordinario  di  cui
all'art. 14 del CCNL del 1° aprile  1999;  l'importo  confluisce  nel
Fondo dell'anno successivo; 
      f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del  14  settembre
2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; 
      g) delle risorse destinate ai trattamenti  economici  accessori
del personale  delle  case  da  gioco  secondo  le  previsioni  della
legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; 
      h)  di  un  importo  corrispondente  alle   eventuali   risorse
stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; 
      i)  di  un  importo  corrispondente  alle   eventuali   risorse
stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lettera b). 
      j) di un importo  corrispondente  alle  eventuali  risorse  che
saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata
ai commi 8 e 9, a  condizione  che  siano  stati  emanati  i  decreti
attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; 
      k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo  -  a
seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2  lettera  e)
ed  a  fronte  della  corrispondente  riduzione  ivi  prevista  della
componente variabile  dei  fondi  -  limitatamente  all'anno  in  cui
avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi
residui  dell'anno,  degli  oneri  dei  trattamenti   accessori   del
personale trasferito, fermo restando che la  copertura  a  regime  di
tali oneri avviene con le risorse di cui al citato  comma  2  lettera
e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina
di cui all'art. 70-sexies. 
    4. In  sede  di  contrattazione  integrativa,  ove  nel  bilancio
dell'ente  sussista  la  relativa  capacita'  di  spesa,   le   parti
verificano   l'eventualita'   dell'integrazione,   della   componente
variabile  di  cui  al  comma  3,  sino   ad   un   importo   massimo
corrispondente all'1,2% su base annua,  del  monte  salari  dell'anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 
    5. Gli enti possono destinare apposite risorse: 
      a) alla componente stabile di  cui  al  comma  2,  in  caso  di
incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli  oneri
dei maggiori trattamenti economici del personale; 
      b) alla  componente  variabile  di  cui  al  comma  3,  per  il
conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti
nel  piano  della  performance  o  in  altri  analoghi  strumenti  di
programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri
dei  trattamenti  accessori  del  personale;  in  tale  ambito   sono
ricomprese anche le risorse  di  cui  all'art.  56-quater,  comma  1,
lettera c). 
    6. Gli enti possono stanziare  le  risorse  di  cui  al  comma  3
lettera h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e  delle  vigenti
disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In  ogni
caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al
comma 3 non possono essere stanziate dagli enti  che  si  trovino  in
condizioni di dissesto come  disciplinate  dalla  normativa  vigente,
fatte salve le quote di cui  al  comma  3,  lettera  c)  previste  da
disposizioni di  legge,  che  finanziano  compensi  da  corrispondere
obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti  che
versino in condizioni di deficitarieta'  strutturale  o  che  abbiano
avviato  procedure  di  riequilibrio  finanziario,  come  definite  e
disciplinate da disposizioni di legge o attuative di  queste  ultime,
in vigore per le  diverse  tipologie  di  enti  del  comparto,  ferma
l'impossibilita' di procedere ad incrementi delle complessive risorse
di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte
le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche
in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse  stesse.
Per  gli  enti  locali,  il  riferimento  alle  risorse  di  cui   al
disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999, contenuto
nell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, va ora  inteso
alle risorse di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo. 
    7. La quantificazione del Fondo delle  risorse  decentrate  e  di
quelle destinate agli incarichi di posizione  organizzativa,  di  cui
all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire,  complessivamente,  nel
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
    8. Ai sensi dell'art. 23, comma  4  del  decreto  legislativo  n.
75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre  2020,
in via sperimentale, le regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'
Metropolitane individuate ai sensi  del  citato  art.  23,  comma  4,
possono incrementare, oltre il limite di cui all'art.  23,  comma  2,
del  medesimo  decreto  legislativo,  l'ammontare  della   componente
variabile del presente Fondo, costituita  dalle  risorse  di  cui  al
comma 3, in  misura  non  superiore  ad  una  percentuale  della  sua
componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1  e  2.
Tale percentuale e' individuata secondo le modalita' e  le  procedure
indicate dal ripetuto art. 23, comma 4. 
    9. Ai sensi dell'art. 23, comma  6  del  decreto  legislativo  n.
75/2017, sulla base degli esiti della  sperimentazione,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata, puo' essere disposta l'applicazione  in  via
permanente  di  quanto  previsto  al  comma  8  nonche'   l'eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa  individuazione
di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lettera b),  le
Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione  di
piu' Enti, possono definire anche obiettivi  legati  ai  processi  di
riorganizzazione e di fusione, derivanti  dalla  riforma  di  cui  al
decreto legislativo n. 219/2016. 
    11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge  vigente
in merito alle risorse utilizzabili  per  la  copertura  degli  oneri
conseguenti al mancato rispetto  di  vincoli  finanziari  posti  alla
contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.