Art. 68. Fondo risorse decentrate: utilizzo 1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennita' di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento delle indennita' riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; indennita' che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennita' condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennita' di turno, indennita' di reperibilita', nonche' compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2000; e) compensi per specifiche responsabilita', secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies; f) indennita' di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennita' di servizio esterno di cui all'art. 56-quater; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lettera f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lettera g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.