(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
                 Fondo risorse decentrate: utilizzo 
 
    1. Gli enti rendono  annualmente  disponibili  tutte  le  risorse
confluite nel  Fondo  risorse  decentrate,  al  netto  delle  risorse
necessarie  per  corrispondere  i   differenziali   di   progressione
economica, al personale beneficiario delle stesse in anni  precedenti
e  di  quelle  necessarie  a  corrispondere  i  seguenti  trattamenti
economici fissi a carico  delle  risorse  stabili  del  fondo:  quote
dell'indennita' di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lettera  b)
e c), del CCNL del  22  gennaio  2004;  incremento  delle  indennita'
riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.
31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui
all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; indennita' che continuano  ad
essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non
titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma  4,
del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di  nuovo  disponibili,
le risorse corrispondenti ai predetti differenziali  di  progressione
economica e trattamenti fissi  del  personale  cessato  dal  servizio
nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore  ai
sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n.  75/2017.  Sono  infine
rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67,  commi
1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel  rispetto
delle disposizioni in materia contabile. 
    2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma  1,
sono destinate ai seguenti utilizzi: 
      a) premi correlati alla performance organizzativa; 
      b) premi correlati alla performance individuale; 
      c) indennita' condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; 
      d) indennita' di turno, indennita'  di  reperibilita',  nonche'
compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2000; 
      e)  compensi  per  specifiche   responsabilita',   secondo   le
discipline di cui all'art. 70-quinquies; 
      f)  indennita'  di  funzione  di  cui  all'art.  56-sexies   ed
indennita' di servizio esterno di cui all'art. 56-quater; 
      g) compensi previsti da  disposizioni  di  legge,  riconosciuti
esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art.  67,  comma  3,
lettera c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter; 
      h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti  esclusivamente
a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lettera  f),  secondo
la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000; 
      i) compensi  al  personale  delle  case  da  gioco  secondo  la
disciplina di cui all'art. 70-quater,  riconosciuti  a  valere  sulle
risorse di all'art. 67, comma 3, lettera g), ed,  eventualmente,  per
la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali  di  parte
stabile; 
      j)  progressioni  economiche,  con  decorrenza   nell'anno   di
riferimento, finanziate con risorse stabili. 
    3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente
delle risorse di cui all'art.  67,  comma  3,  con  esclusione  delle
lettere c), f), g) di  tale  ultimo  comma  e,  specificamente,  alla
performance individuale almeno il 30% di tali risorse.