(Allegato-art. 69)
                              Art. 69. 
               Differenziazione del premio individuale 
 
    1. Ai dipendenti che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo quanto previsto dal  sistema  di  valutazione  dell'ente,  e'
attribuita una maggiorazione del premio individuale di  cui  all'art.
68, comma 2, lettera b), che si aggiunge alla quota di  detto  premio
attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri
selettivi. 
    2.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere  inferiore  al
30% del valore medio pro-capite dei  premi  attribuiti  al  personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
    3.   La   contrattazione    integrativa    definisce    altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato,  a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.