Art. 70-bis. Indennita' condizioni di lavoro 1. Gli enti corrispondono una unica «indennita' condizioni di lavoro» destinata a remunerare lo svolgimento di attivita': a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L'indennita' di cui al presente articolo e' commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 - euro 10,00. 3. La misura di cui al comma 1 e' definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attivita' svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attivita'. 4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.