(Allegato-art. 70 bis)
                            Art. 70-bis. 
                   Indennita' condizioni di lavoro 
 
    1. Gli enti corrispondono una  unica  «indennita'  condizioni  di
lavoro» destinata a remunerare lo svolgimento di attivita': 
      a) disagiate; 
      b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o  dannose  per  la
salute; 
      c) implicanti il maneggio di valori. 
    2. L'indennita' di cui al presente  articolo  e'  commisurata  ai
giorni di effettivo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  1,
entro i seguenti valori minimi e massimi  giornalieri:  euro  1,00  -
euro 10,00. 
    3.  La  misura  di  cui  al  comma  1  e'  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei
seguenti criteri: 
      a)  valutazione  dell'effettiva  incidenza  di  ciascuna  delle
causali di cui al comma 1 nelle attivita' svolte dal dipendente; 
      b)  caratteristiche  istituzionali,  dimensionali,  sociali   e
ambientali degli  enti  interessati  e  degli  specifici  settori  di
attivita'. 
    4. Gli oneri per la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al
presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate  di  cui
all'art. 67. 
    5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo
contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.