Art. 70-quater. Indennita' per il personale addetto alle case da gioco 1. Al personale dipendente degli enti locali che svolge servizio di vigilanza presso i locali delle case da gioco, in considerazione della particolare professionalita' di tale personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti, e' riconosciuta una indennita' di funzione il cui importo e' definito in sede di contrattazione integrativa. 2. L'indennita' di cui al comma 1, che ha natura di trattamento accessorio, non e' assorbita dalla retribuzione di posizione e di risultato per il personale eventualmente incaricato di posizione organizzativa. 3. Gli oneri concernenti l'erogazione dell'indennita' di funzione di cui al presente articolo trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lettera i).