(Allegato-art. 70 quater)
                           Art. 70-quater. 
                 Indennita' per il personale addetto 
                         alle case da gioco 
 
    1. Al personale dipendente degli enti locali che svolge  servizio
di vigilanza presso i locali delle case da gioco,  in  considerazione
della particolare professionalita' di tale personale  non  rientrante
nei compiti di  istituto  propri  degli  enti,  e'  riconosciuta  una
indennita' di  funzione  il  cui  importo  e'  definito  in  sede  di
contrattazione integrativa. 
    2. L'indennita' di cui al comma 1, che ha natura  di  trattamento
accessorio, non e' assorbita dalla retribuzione  di  posizione  e  di
risultato per il  personale  eventualmente  incaricato  di  posizione
organizzativa. 
    3. Gli oneri concernenti l'erogazione dell'indennita' di funzione
di cui al presente articolo trovano copertura nelle  risorse  di  cui
all'art. 68, comma 2, lettera i).