Art. 70-quinquies. Indennita' per specifiche responsabilita' 1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, puo' essere riconosciuta una indennita' di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. 2. Un'indennita' di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, puo' essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilita' del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonche' di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilita' eventualmente affidati agli archivisti informatici nonche' agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilita' affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.