(Allegato-art. 70 quinquies)
                         Art. 70-quinquies. 
              Indennita' per specifiche responsabilita' 
 
    1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita', al personale delle categorie B,  C  e  D,
che non  risulti  incaricato  di  posizione  organizzativa  ai  sensi
dell'art. 13 e seguenti, puo' essere riconosciuta una  indennita'  di
importo non superiore a € 3.000 annui lordi. 
    2. Un'indennita' di importo massimo non superiore a €  350  annui
lordi, puo'  essere  riconosciuta  al  lavoratore,  che  non  risulti
incaricato  di  posizione  organizzativa  ai  sensi  dell'art.  13  e
seguenti, per compensare: 
      a) le specifiche responsabilita' del personale delle  categorie
B, C e D attribuite con atto  formale  degli  enti,  derivanti  dalle
qualifiche di Ufficiale di stato  civile  ed  anagrafe  ed  Ufficiale
elettorale nonche' di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 
      b) i compiti di  responsabilita'  eventualmente  affidati  agli
archivisti informatici  nonche'  agli  addetti  agli  uffici  per  le
relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 
      c) le specifiche responsabilita' affidate al personale  addetto
ai servizi di protezione civile; 
      d) le funzioni di ufficiale  giudiziario  attribuite  ai  messi
notificatori.