Art. 70-septies. Disposizioni per il personale delle categorie A e B 1. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennita' di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16 luglio 1996.