(Allegato-art. 70 octies)
                           Art. 70-octies. 
            Integrazione della disciplina della trasferta 
 
    1.  Il  tempo  di  viaggio  puo'  essere  considerato   attivita'
lavorativa anche per altre categorie di lavoratori  per  i  quali  in
relazione alle  modalita'  di  espletamento  delle  loro  prestazioni
lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della  trasferta  di
durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gli  enti,  sulla
base della propria organizzazione e nel rispetto  degli  stanziamenti
gia' previsti nei relativi capitoli  di  bilancio  destinati  a  tale
finalita', definiscono con gli atti di cui all'art. 41, comma 12, del
CCNL del 14 settembre 2000, in un quadro di  razionalizzazione  delle
risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.