Art. 70-octies. Integrazione della disciplina della trasferta 1. Il tempo di viaggio puo' essere considerato attivita' lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalita' di espletamento delle loro prestazioni lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti gia' previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalita', definiscono con gli atti di cui all'art. 41, comma 12, del CCNL del 14 settembre 2000, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.