Art. 72. Welfare integrativo 1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilita' gia' stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalita' assistenziali nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche gia' utilizzati dagli enti stessi. 3. Nelle Camere di commercio l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) avverra' mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico degli enti, che non dovra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trovera' copertura nelle risorse di cui al comma 2.