(Allegato-art. 72)
                              Art. 72. 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le amministrazioni disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i
quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti
in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario  o
che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
servizio sanitario nazionale. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo  sono  sostenuti  nei  limiti  delle   disponibilita'   gia'
stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche  per
finalita'  assistenziali  nell'ambito  di   strumenti   a   carattere
mutualistico, anche gia' utilizzati dagli enti stessi. 
    3. Nelle Camere di commercio l'erogazione  delle  prestazioni  di
cui al comma 1, lettera e) avverra' mediante  successiva  istituzione
di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa
del servizio sanitario nazionale. Il  finanziamento  a  carico  degli
enti, che non dovra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trovera'
copertura nelle risorse di cui al comma 2.