Art. 72.
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono
fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre
dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il
periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio,
l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
c.c. nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 33, comma 10 (Ferie e
recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui
all'art. 42 (Assenze per malattia).