(Statuto-art. 35)
 
                              Art. 35. 
                            Costituzione 
 
    1. Il Dipartimento  e'  costituito  sulla  base  di  un  motivato
progetto scientifico-didattico proposto da professori e  ricercatori,
anche a tempo determinato, dell'universita', appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari omogenei  per  metodo  o  per  finalita'  di
ricerca, anche multidisciplinare, coerenti alle prospettate  esigenze
didattiche. La proposta di costituzione deve essere  sottoscritta  da
un numero minimo di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo
e ricercatori a tempo determinato. E' costituito  e  disattivato  con
decreto   del   rettore,   con   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 
    2.  Ogni  professore  e  ricercatore   afferisce   ad   un   solo
Dipartimento mediante chiamata o opzione, entro un mese  dalla  presa
di servizio e puo' anche successivamente modificare tale  scelta.  Il
Dipartimento puo' esprimere motivato parere contrario all'opzione  di
afferenza o alla  scelta  di  modifica;  in  tal  caso  delibera,  al
riguardo, il Senato accademico. 
    3. Ciascun  Dipartimento  e'  referente  principale  o  referente
associato di corsi di studio e, per la gestione di essi,  assume  gli
impegni che ne conseguono, come  determinati  dal  comma  4  e  dagli
articoli 43-46. 
    4. Il Dipartimento e' referente principale di un corso di  studio
quando viene erogata  da  suoi  afferenti  una  quota  di  norma  non
inferiore al cinquanta  per  cento,  e  comunque  maggioritaria,  dei
crediti dei relativi  insegnamenti.  E'  referente  associato  quando
viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non
inferiore al venti per cento dei crediti dei  relativi  insegnamenti.
L'impegno  di  ciascun  Dipartimento  ad  assolvere  le  funzioni  di
referente principale e di referente associato  di  corsi  di  studio,
nonche' ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti
requisiti minimi di docenza e' formalizzato all'atto di  costituzione
del Dipartimento e ne e' verificata  la  persistenza  ogni  tre  anni
dagli organi di governo dell'universita'. Le eventuali variazioni  di
tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono  deliberate
dagli organi di governo. 
    5. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, il
Dipartimento puo' essere articolato in  sezioni  senza  aggravio  nei
costi di gestione e di personale, secondo le  modalita'  fissate  dal
regolamento del Dipartimento. 
    6. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere: 
      a. l'indicazione della sede amministrativa; 
      b. l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo
unico dei quali il Dipartimento e' referente principale o associato; 
      c. l'elenco  dei  corsi  e  delle  scuole  di  dottorato  e  di
specializzazione  operanti  presso   il   Dipartimento   o   cui   il
Dipartimento collabora; 
      d. l'elenco, corredato dai curricula scientifici dei professori
e ricercatori che intendono afferire; 
      e.  l'indicazione  del  fabbisogno  di  spazi  e  di  personale
tecnico-amministrativo  ritenuti  necessari,   tenuto   conto   delle
disponibilita' di cui l'eventuale struttura o strutture  preesistenti
hanno usufruito. 
    7.  I   settori   scientifico-disciplinari   di   interesse   del
Dipartimento sono indicati nel  decreto  istitutivo;  possono  essere
modificati con delibera del Senato accademico. 
    8. Se il numero degli afferenti scende, per un periodo  superiore
all'anno al di sotto della soglia di consistenza  numerica  minima  e
non  ci  sono  prospettive  di   poterla   ricostituire   nel   corso
dell'esercizio successivo, il Dipartimento viene disattivato.