Art. 35. Costituzione 1. Il Dipartimento e' costituito sulla base di un motivato progetto scientifico-didattico proposto da professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'universita', appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodo o per finalita' di ricerca, anche multidisciplinare, coerenti alle prospettate esigenze didattiche. La proposta di costituzione deve essere sottoscritta da un numero minimo di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. E' costituito e disattivato con decreto del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento mediante chiamata o opzione, entro un mese dalla presa di servizio e puo' anche successivamente modificare tale scelta. Il Dipartimento puo' esprimere motivato parere contrario all'opzione di afferenza o alla scelta di modifica; in tal caso delibera, al riguardo, il Senato accademico. 3. Ciascun Dipartimento e' referente principale o referente associato di corsi di studio e, per la gestione di essi, assume gli impegni che ne conseguono, come determinati dal comma 4 e dagli articoli 43-46. 4. Il Dipartimento e' referente principale di un corso di studio quando viene erogata da suoi afferenti una quota di norma non inferiore al cinquanta per cento, e comunque maggioritaria, dei crediti dei relativi insegnamenti. E' referente associato quando viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non inferiore al venti per cento dei crediti dei relativi insegnamenti. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e di referente associato di corsi di studio, nonche' ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti requisiti minimi di docenza e' formalizzato all'atto di costituzione del Dipartimento e ne e' verificata la persistenza ogni tre anni dagli organi di governo dell'universita'. Le eventuali variazioni di tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dagli organi di governo. 5. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento puo' essere articolato in sezioni senza aggravio nei costi di gestione e di personale, secondo le modalita' fissate dal regolamento del Dipartimento. 6. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere: a. l'indicazione della sede amministrativa; b. l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento e' referente principale o associato; c. l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione operanti presso il Dipartimento o cui il Dipartimento collabora; d. l'elenco, corredato dai curricula scientifici dei professori e ricercatori che intendono afferire; e. l'indicazione del fabbisogno di spazi e di personale tecnico-amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilita' di cui l'eventuale struttura o strutture preesistenti hanno usufruito. 7. I settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato accademico. 8. Se il numero degli afferenti scende, per un periodo superiore all'anno al di sotto della soglia di consistenza numerica minima e non ci sono prospettive di poterla ricostituire nel corso dell'esercizio successivo, il Dipartimento viene disattivato.