Articolo 50 (Principi generali) 1. Il presente Titolo si applica alla delega di funzioni operative essenziali o importanti. 2. I principi generali in materia di delega di funzioni sono disciplinati dall'articolo 75 del Regolamento 231/2013. In ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato e' qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A tal fine il gestore adotta particolari cautele nel processo di selezione del delegato. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti. 3. I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti, ne informano preventivamente la Banca d'Italia secondo lo schema Allegato 1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 giorni. Questo comma non si applica ai gestori sottosoglia. 4. La delega non ostacola l'effettiva supervisione del gestore sulle funzioni delegate, ne' compromette la sua capacita' di agire nel miglior interesse degli OICR e dei clienti. 5. Il contratto di conferimento dell'incarico di gestione di OICR prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e puo' essere revocato con effetto immediato dal gestore delegante, senza inficiare la continuita' e la qualita' del servizio prestato. A questo fine i gestori conservano la possibilita' di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali e' concessa la delega. 6. Della delega e dei suoi contenuti e' data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.