Articolo 53 (Delega della gestione del portafoglio o del rischio) 1. La delega della gestione del portafoglio e' conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. La delega e' disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Regolamento 231/2013. 2. La delega della gestione del rischio puo' essere conferita, oltre che ai soggetti indicati nel comma 1, anche ai soggetti abilitati autorizzati alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. 3 . I gestori sottosoglia possono conferire le deleghe della gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. 4. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio puo' essere conferita a un intermediario di un paese terzo. In questo caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, e' garantita la cooperazione fra la Banca d'Italia e la Consob e l'autorita' di vigilanza dell'intermediario delegato. La delega e' disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento 231/2013.