(Allegato-art. 53)
                             Articolo 53 
        (Delega della gestione del portafoglio o del rischio) 
 
  1.  La  delega  della  gestione  del  portafoglio  e'  conferita  a
intermediari autorizzati alla prestazione del  servizio  di  gestione
collettiva o  di  gestione  di  portafogli  e  soggetti  a  forme  di
vigilanza prudenziale. La delega e'  disciplinata  dall'articolo  78,
paragrafi 1 e 2, del Regolamento 231/2013. 
  2. La delega della gestione  del  rischio  puo'  essere  conferita,
oltre che ai  soggetti  indicati  nel  comma  1,  anche  ai  soggetti
abilitati autorizzati alla prestazione dei  servizi  e  attivita'  di
investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. 
  3 . I  gestori  sottosoglia  possono  conferire  le  deleghe  della
gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati  nei
commi 1 e 2. 
  4. La delega della gestione del portafoglio o  della  gestione  del
rischio puo' essere conferita a un intermediario di un  paese  terzo.
In questo caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, e'  garantita  la
cooperazione fra la Banca d'Italia  e  la  Consob  e  l'autorita'  di
vigilanza dell'intermediario  delegato.  La  delega  e'  disciplinata
dall'articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento 231/2013.